Il Decreto Dirigenziale del 12 dicembre 2016 ha specificato in maniera piuttosto esauriente il modo per le imprese di trasporto di assolvere agli obblighi previsti dall’art. 33 del Reg. 165/2014. Tale articolo, intitolato “Responsabilità delle imprese di trasporto” nelle prime righe riporta che esse devono garantire “che i propri conducenti ricevano una formazione e istruzioni adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi, che siano digitali o analogici, effettuano controlli periodici per garantire che i propri conducenti li utilizzino correttamente e non forniscono ai conducenti alcun incentivo diretto o indiretto che possa incoraggiare ad un uso improprio dei tachigrafi”.
Le imprese garantiscono una formazione e istruzioni adeguate per i propri conducenti – ed eventualmente riescono a dimostrarlo con la dovuta documentazione in caso di contenzioso – rispettando le regole contenute in tale decreto, che prevede in primo luogo la possibilità di organizzare corsi di formazione specifici sulla materia.
In altre parole, i corsi sono obbligatori dal momento che la formazione è obbligatoria: essi permettono alle imprese di essere sollevate dalle responsabilità in caso di infrazioni commesse dai propri conducenti. Sappiamo, perché stabilito in diversi punti da diverse leggi (art. 174 del codice della strada comma 14, art. 33 del Reg. 165/2014/UE e art. 10 del Reg. 561/2006/CE), che le imprese vengono spesso chiamate in causa in caso di infrazioni o peggio ancora di incidenti stradali che coinvolgono i loro conducenti. Le conseguenze legali ed economiche legate a questo fatto sono sempre pesanti, anche per le realtà aziendali più virtuose che cercano di operare nel pieno rispetto delle regole.
Ben venga allora la possibilità di essere sgravate da questo onere organizzando corsi di istruzione completi ed esaurienti per i propri conducenti.
Resta implicito che i conducenti, per poter circolare e lavorare, non devono avere a bordo nessun documento che attesti la frequenza a tali corsi: sono le imprese che devono dimostrare di averli istruiti sul tachigrafo prima di farli circolare e lavorare.
Le imprese dimostrano di avere rispettato gli obblighi dell’art. 33 del Reg. 165/2014/UE: